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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nell’ambito di un giudizio di merito instaurato da una Federazione sportiva nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito ‘ASD’).
La Federazione lamentava la violazione del diritto d’autore e la condotta anticoncorrenziale da parte della convenuta e chiedeva, in particolare, l’applicazione della misura dell’inibitoria, di una penale nel caso di violazione e il risarcimento del danno subito.
La Federazione esponeva di essere proprietaria dei diritti sportivi, di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico di un social network per i cultori di un determinato sport, che consentiva agli utenti di entrare in contatto tra loro e organizzare gli incontri inseriti in un determinato circuito. Il social network ed i relativi servizi erano accessibili dagli utenti attraverso un sito internet, il cui dominio era stato registrato dalla Federazione e gestito dalla stessa per mezzo di un programma informatico a tal fine appositamente realizzato da professionisti del settore (di seguito complessivamente definito ‘Sistema’).
La Federazione riferiva che nel 2017 la ASD convenuta aveva ideato e gestiva un social network accessibile da un sito web caratterizzato dai medesimi elementi di novità e che offriva medesimi servizi, rivolgendosi alla medesima fascia di mercato e utilizzando la medesima terminologia e che, quindi, presentava diversi elementi di confusione con il Sistema dell’attrice. La Federazione affermava altresì la violazione della legge sul diritto d’autore per la rielaborazione meramente esteriore e l’uso non autorizzato del Sistema da parte della ASD, invocando la tutela autoriale dei programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore e delle banche dati protette quali opere dell’ingegno (art. 2 nn. 8 e 9 l.d.a.), nonché la tutela dei programmi per elaboratore accordata di cui all’art. 64 bis e ss. l.d.a.
L’attrice, inoltre, allegava la condotta anticoncorrenziale della ASD sia sotto il profilo dell’imitazione servile, sia per lo storno dei promoters, sia ancora sotto il profilo dello sviamento di clientela, chiedendo di conseguenza il risarcimento del danno subito.
La ASD convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate.
La causa veniva istruita tramite l’esame di diversi testimoni. All’esito del giudizio, le domande attoree venivano parzialmente accolte e, in particolare, il Tribunale accertava la condotta posta in essere dalla ASD attraverso la realizzazione del sito costituiva violazione dei diritti d’autore sulla banca dati della Federazione in ragione di un titolo giuridico diverso da quello invocato dall’attrice, precisamente in ragione della tutela sui generis per le banche dati non rientranti nelle opere dell’ingegno (artt. 102 bis e 102 ter l.d.a.).

La Massima

La tutela accordata ai programmi per elaboratore dagli artt. 64 bis e ss. l.d.a. non può essere concessa nel caso in cui non venga prodotto in atti il c.d. “codice sorgente”, costituito da un linguaggio comprensibile all’uomo, e il c.d. “programma oggetto”, recante le istruzioni dirette alla macchina.
Se non viene invocato il carattere creativo della banca dati, né vi sono elementi per desumere la sussistenza del requisito della originalità della fase di organizzazione ovvero di presentazione della mole di informazioni che costituiscono la banca dati, non possono ritenersi soddisfatti i requisiti minimi per la concessione della tutela autoriale.
Qualora la domanda di tutela autoriale della banca dati sia infondata, in quanto carente dei requisiti del carattere creativo e della originalità dell’organizzazione dei dati, non è esclusa l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui agli artt. 102 bis e 102 ter l.d.a. che hanno introdotto la c.d. tutela sui generis delle banche dati non rientranti nelle opere dell’ingegno ma che rappresentano il frutto di un investimento rilevante, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, da parte del costitutore.
Se la parte chiede la liquidazione del danno in via equitativa da parte del giudice, ha l’onere di dimostrare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre, in quanto l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa presuppone che sia dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
Affinché l’attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l’ipotesi della concorrenza sleale, è necessario provare che le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati consentono effetti potenzialmente destrutturanti sull’altrui organizzazione aziendale con conseguente parassitaria sottrazione di avviamento.

La Decisione

Il Tribunale ha parzialmente accolto le domande attoree, rigettando ogni altra domanda dell’attrice, con spese compensate tra le parti. In particolare, ha inibito alla ASD ogni ulteriore utilizzo, estrazione o reimpiego di parti sostanziali della banca dati della Federazione e ha fissato una somma a titolo di penale in caso di violazione del provvedimento di inibitoria.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 10 novembre 2021 – R. G. n. 1464/2019