Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Violazione delle tutele sul lavoro (art. 2087 c.c.) > Risarcimento del danno > Onere della prova per il lavoratore
Tribunale di Brescia
Nel caso di specie veniva accolta la domanda del lavoratore addetto alle mansioni di saldatore che si infortunava durante la sistemazione di un tubolare sulla “tesi”, mansione mai svolta prima e per la quale non aveva ricevuto né alcuna formazione né alcuno strumento o presidio idoneo. Egli, operando nel rispetto delle direttive impartite dal capo squadra e senza porre in essere alcuna condotta imprudente, negligente o anomala, veniva colpito al ginocchio dal tubolare che, scivolando lo travolgeva.
La responsabilità del datore di lavoro art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (conf. Cass., n. 21590/2008). Il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone, di conseguenza, negli stessi termini dell’art. 1218 c.c. circa l’inadempimento delle obbligazioni. Da ciò discende che il lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione. Diversamente, il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Il Tribunale ha accolto: - la domanda di accertamento dell’esclusiva responsabilità del datore di lavoro nell’infortunio occorso al ricorrente; - la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno differenziale per l’invalidità permanente e temporanea riportata dal lavoratore Tizio.