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Tribunale di Brescia
L’attrice (Banca) aveva concesso in data 5.2.15 a un proprio cliente un mutuo (Finanziamento) dell’importo di Euro 1.000.000,00 garantito per una parte da fideiussione e per l’altra da un Fondo di Garanzia (Fondo) per le piccole e medie imprese. Stante l’inadempimento di n. 8 rate del Finanziamento, la Banca, con raccomandata del 9.6.16 poi ribadita il 14.10.16, dapprima chiedeva l’intera somma erogata a mutuo al proprio cliente e successivamente tentava di escutere invano la fideiussione.
Solo in data 9.3.17, la Banca chiedeva al gestore del Fondo il pagamento dell’esposizione debitoria in applicazione della garanzia.
La richiesta veniva tuttavia respinta dal medesimo gestore del Fondo per intervenuta decadenza del termine entro cui la Banca avrebbe dovuto attivarsi affinché potesse avere efficacia la garanzia e corrispondente in particolare al termine di 120 giorni dall’avvio delle azioni di recupero del credito da parte della Banca (da individuarsi nell’invio della raccomandata del 9.6.16 e/o del 14.10.16). Tale previsione di decadenza era contenuta nel documento denominato Disposizioni Operative annesso per relazione alla domanda di ammissione alla garanzia del Fondo.
La Banca pertanto citava in giudizio il gestore del Fondo contestando l’illegittimità delle richiamate Disposizioni Operative, per il preteso contrasto di dette norme con la normativa primaria e secondaria, oltre che per l’assenza di specifica approvazione scritta da parte della Banca.
Il gestore del Fondo replicava che, nella domanda proposta dalla Banca di ammissione del Fondo, la stessa Banca aveva dichiarato di aderire alle Disposizioni Operative che disciplinano l’intervento del Fondo e di impegnarsi al loro rispetto.
Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite del richiamo per relazione, il valore di clausole concordate, e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 c.c., mentre non rileva in proposito l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto.
Anche se un gestore di un Fondo di garanzia non abbia legittimazione ad emettere provvedimenti amministrativi generali, ciò non limita tuttavia l’autonomia negoziale del medesimo gestore, il quale può, nell’esercizio di facoltà di diritto privato, introdurre requisiti di efficacia (e relativi termini decadenziali ulteriori a quelli delineati dalla normativa primaria o secondaria) in sede di conclusione di una singola operazione di garanzia.
Il Tribunale ha ritenuto che le Disposizioni Operative annesse alla domanda di ammissione rientrino nell’ambito del diritto privato e nelle facoltà di regolamentare i diritti soggettivi secondo l’autonomia negoziale delle parti, sicché le Disposizioni Operative devono validamente ritenersi richiamate per relazione nella regolamentazione contrattuale senza necessità di specifica sottoscrizione.
Il Tribunale ha pertanto rigettato la domanda della Banca attrice, condannando quest’ultima al rimborso delle spese legali.