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Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall’ex cliente di un Istituto bancario, il quale aveva ceduto il proprio credito al cessionario ricorrente per decreto ingiuntivo. L’ex cliente opponente ha negato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza del credito oltre ad aver contestato la sua quantificazione. A riprova del proprio credito, il creditore si è limitato a produrre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’estratto di saldaconto prodotto in sede monitoria, omettendo di produrre anche gli estratti conto dall’origine del rapporto di conto corrente.
In relazione al contratto di conto corrente bancario, anche se affidato, il creditore, anche quale cessionario e avente causa dalla banca, che assuma di essere creditore del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura quando il credito è contestato nella sua integralità e nella sua quantificazione.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, con revoca di quest’ultimo e condanna alle spese dell’originario ricorrente per decreto ingiuntivo.