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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nell’ambito del ricorso avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito comminato alla società cooperativa dall'Inps; sosteneva la cooperativa: di aver regolarizzato i versamenti dei contributi ai suoi lavoratori (erroneamente inquadrati come autonomi); che le somme corrisposte a titolo di trasferta corrispondevano ad effettivi spostamenti dei lavoratori; che, stante la regolarità contributiva della società, il recupero delle agevolazioni era illegittimo e, comunque, non poteva avere ad oggetto i vantaggi economici di cui alla l. 381/1991, integrando questi ultimi un regime di sotto-contribuzione, non rientrante nella nozione di beneficio contributivo anche ai sensi della circ. Min. Lav. 5/2008. Per contro, l'Inps contestava la posizione della cooperativa, richiamando gli accertamenti congiunti svolti con l'Ispettorato del Lavoro e specificando che l'avviso di addebito riguardava: omissioni contributive derivanti, tra l'altro, dall'errata irrogazione di una parte della retribuzione ai dipendenti e ai consiglieri della cooperativa a titolo di “indennità di trasferta” e il recupero di agevolazioni contributive a fronte delle irregolarità riscontrate.

La Massima

Il Giudice analizza le agevolazioni contributive godute dall'azienda ex art. 1, c 1175 (che subordina i benefici contributivi al possesso del DURC, Documento unico di regolarità contributiva) e c. 1176 l. 296/2006, in combinato disposto con gli sgravi di cui all'art. 4 l. 381/1991 (che prevede l'azzeramento delle aliquote complessive, deroga al regime contributivo ordinario per i lavoratori svantaggiati): stante la natura retributiva delle erogazioni fatte a favore dei consiglieri per le trasferte, poi rivelatisi veri e propri premi e compensi ai consiglieri della cooperativa, il Giudice ritiene che la pretesa restitutoria dell'Inps avente ad oggetto le agevolazioni contributive godute dalla società sia del tutto legittima.

La Decisione

Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, statuendo che nulla è dovuto all'Inps da parte della società cooperativa, in merito agli importi erogati dalla cooperativa ai suoi dipendenti a titolo di rimborso spese per trasferta, mentre deve restituire all'Inps le agevolazioni contributive godute dall'azienda ex art. 1, c 1175 e c. 1176 l. 296/2006. Spese di lite compensate.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 27 dicembre 2021