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Tribunale di Brescia

Il Caso

L’attore, socio di una società consortile, agiva in giudizio per chiedere la nullità delibera assembleare con la quale lo stesso veniva escluso dalla compagine sociale in ragione della sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dallo statuto, atteso che l’accesso della procedura del c.d. “concordato in bianco” non costituirebbe causa di esclusione.
La società si costituiva in giudizio sollevando, in via preliminare, un’eccezione di arbitrato alla luce della clausola compromissoria prevista dallo statuto ed evidenziando, nel merito, che l’esclusione del socio fosse stata determinata ai sensi del richiamato statuto, il quale prevede l’esclusione del socio “dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali”.
Nel corso del giudizio – preso atto che all’esito di separato giudizio l’efficacia della delibera assembleare veniva sospesa – l’attore evidenzia la non applicabilità della clausola compromissoria, atteso che questa rimetteva agli arbitri solo le controversie “tra soci e società”, mentre la norma statutaria relativa all’esclusione del socio prevedeva espressamente, richiamando l’art. 2533 c.c., che “il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale”.

La Massima

In tema di contrasto tra la norma statutaria che prevede che i contrasti tra soci e società siano rimessi ad un collegio di arbitri e la norma statutaria che prevede che il socio escluso possa fare opposizione davanti al Tribunale, prevale la clausola compromissoria.
La norma che rinvia alla giurisdizione ordinaria ricalca infatti disposto dell’art. 2533 c.c. e va pertanto interpretata come una disposizione finalizzata a sottrarre la materia dell’esclusione del socio dalla mera discrezionalità degli organi societari ma - in assenza di indicazioni testuali più precise - tale clausola non intende attribuire alcun competenza al Tribunale in deroga alla generale cognizione arbitrale prevista dallo statuto, atteso che tale deroga non avrebbe ragione d’essere in una materia delicata come quella dell’esclusione del socio, trattandosi della più tipica controversia nascente tra soci e società.

La Decisione

Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per essere la controversia devoluta alla cognizione degli arbitri.


Tribunale di Brescia
RGn 6112/2020 – Ordinanza del 03 settembre 2021