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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di minoranza di una società a responsabilità limitata al fine di far dichiarare la nullità ovvero l’annullamento della delibera adottata dall’assemblea dei soci, avente ad oggetto la nomina dell’amministratore unico, per invalidità della convocazione. L’assemblea, infatti, non veniva convocata dall’organo amministrativo legittimato dalla disciplina statutaria, ma dal socio titolare di una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale.
L’attore, nel medesimo giudizio, promuoveva altresì una causa connessa nei confronti degli altri soci al fine di far dichiarare la nullità e/o l’annullamento ovvero l’inefficacia dell’atto di trasferimento delle quote intervenuto tra i medesimi, sostenendo che tale atto avrebbe violato la clausola di prelazione prevista dallo statuto della società. Il socio, in particolare, lamentava che la comunicazione, con la quale il socio intenzionato a cedere la propria partecipazione ha comunicato alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l’esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto, era priva di informazioni essenziali quali il prezzo di trasferimento della quota e il nominativo dell’acquirente.

La Massima

  1. Ai soci in possesso di una partecipazione qualificata, pari almeno a un terzo del capitale sociale, viene attribuito il diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea all’organo legittimato in via statutaria. L’individuazione del più ampio potere di convocare direttamente l’assemblea richiede, invece, quale presupposto legittimante, l’inerzia dell’organo di amministrazione. L’assemblea convocata direttamente dal socio in difetto di una previa formale richiesta all’organo di amministrazione rende, dunque, annullabile la relativa delibera assunta. Il socio che ha convocato l’assemblea ha l’onere di dimostrare la pretesa inerzia dell’organo gestorio desumibile dall’eventuale mancato riscontro al sollecito trasmesso dal socio istante.
  2. La comunicazione del socio intenzionato a vendere la propria partecipazione trasmessa agli altri soci al fine di consentire loro l’esercizio del diritto di prelazione, ha natura di mera dichiarazione di intenzione di vendita a un terzo e, pertanto, non deve avere necessariamente i requisiti della proposta contrattuale. Le concrete caratteristiche della medesima, invero, sono rimesse all’autonomia statutaria anche sotto il profilo della completezza informativa. Lo statuto della società convenuta, in particolare, disciplina una prelazione c.d. “impropria” in quanto prevede l’onere in capo al socio cedente di dare avviso agli altri soci unicamente della intenzione di vendere la propria partecipazione senza indicare il prezzo (il socio interessato, del resto, ha il diritto di acquistare la partecipazione del cedente a un prezzo determinato all’esito di una perizia da svolgere secondo i criteri ivi indicati e non al prezzo offerto al terzo). Il rispetto della disciplina statutaria prevista in caso di trasferimento delle quote di partecipazione del socio rende valido ed efficace l’atto di trasferimento.

La Decisione

Il Tribunale ha annullato la delibera dell’assemblea dei soci condannando la società alla rifusione delle spese del giudizio all’attore e ha rigettato le domande svolte nei confronti dei soci per l’invalidità dell’atto di trasferimento delle quote condannando l’attore a rimborsare ai soci convenuti le spese di lite.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 20 dicembre 2021