Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società a responsabilità limitata > Vizio di convocazione
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di minoranza di una società a responsabilità limitata al fine di far dichiarare la nullità ovvero l’annullamento della delibera adottata dall’assemblea dei soci, avente ad oggetto la nomina dell’amministratore unico, per invalidità della convocazione. L’assemblea, infatti, non veniva convocata dall’organo amministrativo legittimato dalla disciplina statutaria, ma dal socio titolare di una partecipazione pari al 50 % del capitale sociale.
L’attore, nel medesimo giudizio, promuoveva altresì una causa connessa nei confronti degli altri soci al fine di far dichiarare la nullità e/o l’annullamento ovvero l’inefficacia dell’atto di trasferimento delle quote intervenuto tra i medesimi, sostenendo che tale atto avrebbe violato la clausola di prelazione prevista dallo statuto della società. Il socio, in particolare, lamentava che la comunicazione, con la quale il socio intenzionato a cedere la propria partecipazione ha comunicato alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l’esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto, era priva di informazioni essenziali quali il prezzo di trasferimento della quota e il nominativo dell’acquirente.
Il Tribunale ha annullato la delibera dell’assemblea dei soci condannando la società alla rifusione delle spese del giudizio all’attore e ha rigettato le domande svolte nei confronti dei soci per l’invalidità dell’atto di trasferimento delle quote condannando l’attore a rimborsare ai soci convenuti le spese di lite.