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Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel procedimento di reclamo proposto da un’Associazione contro un’ordinanza cautelare emessa in sede di primo grado dal Tribunale di Brescia a favore di un Consorzio per aver la stessa Associazione presumibilmente violato i diritti di proprietà industriale del Consorzio a fronte della diffusione online di filmati.
L’Associazione affermava di aver esercitato i propri diritti di cronaca e di critica entro i limiti della verità e della continenza espressiva escludendo altresì la sussistenza del pericolo di danno grave e irreparabile per carenza di attualità del pregiudizio. Inoltre, l’Associazione eccepiva l'incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale del luogo in cui i filmati oggetto del ricorso sono stati immessi nella rete e quindi nel luogo ove ha sede l'Associazione stessa.
Il Consorzio si opponeva all’eccezione di incompetenza chiedendo la conferma dell’ordinanza cautelare reclamata.
In relazione ai diritti di privativa, l'art. 120, c. 6, c.p.i., ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, “indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicchè ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede” (Cass. Civ., sez. VI, 27/02/2020 n. 5309).
Nel caso di specie, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che se la condotta caratterizzante l’illecito dedotto in giudizio è costituita dalla pubblicazione di filmati video lesivi di diritti di privativa industriale del Consorzio, ossia materialmente dall’upload di tali filmati in internet, allora la condotta può presumersi realizzata nel luogo in cui l’Associazione ha la propria sede, che è il luogo in cui deve essere individuata la competenza territoriale.
Il Tribunale ha accolto il reclamo revocando l'ordinanza reclamata.