Home > Diritto delle imprese > Società > Responsabilità dei componenti degli organi sociali > Società a responsabilità limitata > Responsabilità degli amministratori > Risarcimento del danno > Genericità del petitum e della causa petendi
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nell’ambito del giudizio promosso nei confronti dell’amministratore di una s.r.l. al fine di reintegrare e preservare il patrimonio della società e ottenere il risarcimento del danno patito.
Nell’atto di citazione, tuttavia, l’attore non specificava se agiva in qualità di sostituto processuale, di creditore ovvero di socio della s.r.l. e richiamava genericamente tutte le seguenti azioni: (i) azione sociale del socio nei confronti dell’amministratore; (ii) azione sociale del socio nei confronti del socio per illecito commesso in concorso con l’amministratore; (iii) azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore; ed (iv) azione individuale del socio nei confronti del socio per illecito commesso in concorso con l’amministratore.
Il giudice, rilevata l’indeterminatezza del petitum nonché della causa petendi, dichiarava ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c. la nullità della citazione e disponeva la rinnovazione della medesima.
Nell’atto di citazione in rinnovazione, l’attore affermava di agire in qualità di sostituto processuale della s.r.l. al fine di reintegrare e preservare il patrimonio della società stessa e nei confronti del convenuto nella qualità sia di amministratore sia di socio, richiamando genericamente gli elementi costitutivi delle azioni di cui all’atto di citazione nullo.
La nullità determinata dalla genericità e dalla indeterminatezza della causa petendi o del petitum ex art. 164, quarto comma, c.p.c. travolge l’intero atto, seppur vi siano delle porzioni della domanda non affette da tale vizio (conf. Trib. Milano, 2.5.2017). Tuttavia, il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, terzo comma, c.p.c., comporta la contemporanea e automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte (conf. Cass. n. 32207/2021).
Il Tribunale dichiarava estinto il giudizio, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.