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Tribunale di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie il lavoratore addetto ad operazioni di assemblaggio e finitura di carpenteria, si infortunava nell’atto di assiemare e saldare elementi in acciaio molto pesanti poiché il sistema di sollevamento della gru carroponte era privo del dispositivo di sicurezza sull’imbocco dei ganci della catena a due rami, circostanza che durante la movimentazione del manufatto, aveva provocava il rilascio ingiustificato del carico che travolgeva il lavoratore. L’INAIL aveva agito in regresso nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile delle lesioni subite dal lavoratore, ottenendo l’accertamento della responsabilità civile ottenendo la condanna dello stesso.

La Massima

Nell’ipotesi di responsabilità penale accertata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi preposti alla direzione dell’azienda o alla sorveglianza dell’attività lavorativa, l’azione esercitata dall’INAIL verso le persone civilmente responsabili per la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato configura la speciale azione di regresso spettante jure proprio all’Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/1965. L’azione di regresso è esperibile sia nei confronti del datore di lavoro sia verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa. Questi ultimi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l’art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (conf. Cass. nn. 17486/2013, 8136/08, 6212/2008, 16141/2004). La responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio e l’Istituto assicuratore che agisca in via di regresso devono allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione. Viceversa, il datore di lavoro deve provare: (i) che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, avendo adempiuto al suo obbligo di sicurezza attraverso la predisposizione di tutte le misure per evitare il danno; e (ii) che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (conf. Cass. nn. 10529/2008, 12445/2006). Al fine di valutare la fondatezza del diritto dell’INAIL ad agire in via di regresso nei confronti dei pretesi responsabili civili, occorre valutare se l’infortunio subito dal lavoratore si sia verificato nel corso dello svolgimento dell’attività di lavoro e se l’evento dannoso integri gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio. In questo caso, la pronuncia sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, si apprezza quale ipotesi di responsabilità di cui il Giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguata motivazione (conf. Cass. n. 23906/2007).

La Decisione

Il Tribunale ha accolto: - la domanda incidentale di accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio sul lavoro subito dal lavoratore; - la domanda di condanna del convenuto al pagamento a favore dell’Istituto della somma dichiarata erogata da quest’ultimo al lavoratore.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 25 ottobre 2018, n. 819