Home > Diritto delle imprese > Società > Trasferimento o costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale > Società a responsabilità limitata > Clausole statutarie limitative del trasferimento delle quote > Recesso del socio e clausola di prelazione

Tribunale di Brescia

Il Caso

Qualora la clausola statutaria subordini il trasferimento delle quote, sia inter vivos che mortis causa, al gradimento degli organi sociali, o di terzi, il diritto di recesso dovrà essere accordato al socio solo quando questi, avendo concretamente optato per la dismissione della propria partecipazione, abbia visto sacrificato il proprio diritto di exit per effetto del diniego del gradimento opposto dalla società, dai soci o dai terzi.

Il diritto di prelazione accordato dallo statuto sociale ai soci o a terzi all’occasione del trasferimento delle partecipazioni sociali comporterà la necessità di riconoscere il diritto di recesso del socio solo quando risulterà idoneo, nella sua effettiva applicazione, a determinare la definitiva compressione del diritto del socio a dismettere la propria partecipazione.

La Massima

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di una s.r.l., titolare della piena proprietà del 2,5% del capitale sociale e della nuda proprietà del 9.9925% del predetto capitale sociale, quota quest’ultima gravata da usufrutto, nei confronti della società, al fine di far accertare il proprio intervenuto recesso dalla stessa e ottenere la condanna della convenuta alla liquidazione della quota in proprio favore. La società convenuta ha contestato la legittimità del recesso nel difetto di una clausola statutaria “di mero gradimento”, in ragione della clausola statutaria di prelazione impropria o “a prezzo amministrato” e per la sola presenza della clausola statutaria limitativa delle ipotesi di trasferimento mortis causa. Il Tribunale si è pronunciato nel senso di riconoscere l’illegittimità del recesso valorizzando il comportamento del socio che non si è mai attivato per l’alienazione della propria partecipazione e ritenendo che la presenza di clausole statutarie limitative della trasferibilità delle quote non avesse, nel caso concreto, compromesso il suo diritto a dismettere la propria partecipazione.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 29 marzo 2022, n. 756