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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di impugnazione del licenziamento, con cui il ricorrente chiedeva al Tribunale l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 o, in subordine, dalla legge n. 604 del 1966. A fondamento di tali domande il ricorrente affermava che il fatto contestato sarebbe avvenuto al di fuori dall’orario di lavoro e che, in ogni caso, non sarebbe stato tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, adducendo altresì di non aver ricevuto alcuna contestazione disciplinare in precedenza.
Il datore di lavoro si costituiva nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito dell’istruttoria, emergeva che il dipendente, impiegando un autoveicolo aziendale messogli a disposizione per usi ed in tempi diversi da quelli concordati, si fosse messo alla guida del medesimo veicolo sotto l’effetto dell’alcol, determinando il pericolo di arrecare danni alle cose e alle persone, con conseguente pregiudizio concreto degli interessi datoriali. In particolare, il dipendente si era posto alla guida del veicolo aziendale fuori dall’orario di lavoro (il sabato sera alle 19.30) e per motivi personali (per andare in paese a fare la spesa) mentre si trovava in stato di ebbrezza (evincibile dalla misurazione con l’etilometro, dall’alito vinoso, dall’equilibrio precario e dall’eloquio sconnesso e dalle modalità dell’incidente – perdita di controllo del mezzo in assenza di motivi apparenti o di altri veicoli coinvolti) e aveva altresì cagionato il sinistro danneggiando il mezzo.

La Massima

Affinché una fattispecie concreta sia idonea ad integrare il licenziamento per giusta causa, occorre che il medesimo fatto abbia rilevanza disciplinare e che la sanzione disciplinare del licenziamento sia al contempo proporzionata.
Presenta rilevanza disciplinare l’utilizzo abusivo, nonché negligente ed imperito, dell’autoveicolo aziendale al di fuori e al di là dell’autorizzazione datoriale e che abbia portato al danneggiamento dello stesso.
Risulta proporzionata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa ove la condotta del dipendente che l’abbia ingenerata sia idonea a ledere in maniera irreversibile il rapporto di fiducia che intercorre tra lavoratore e datore di lavoro.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore con condanna di quest’ultimo alle spese di lite.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 28 luglio 2021