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Tribunale di Brescia
Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’azione promossa da una società datrice di lavoro volta ad opporsi alla pretesa contributiva dell’INPS, sulla base del fatto che gli importi richiesti erano stati versati da altre società che si erano accollate l’onere del pagamento; la ricorrente sollevava inoltre la questione della natura e della valenza del DURC, attribuendo a detto documento valore di implicito riconoscimento, da parte dell’Istituto, di regolarità contributiva.
In ambito contributivo non è prevista la compensazione di obbligazioni previdenziali con crediti riferibili a soggetti differenti, essendo richiesta la reciprocità del soggetto debitore e di quello creditore; in ogni caso, poi, non è prevista la possibilità di estinzione dell’obbligazione del pagamento dei contributi mediante accollo.
L’art. 8 della L. n. 212 del 2000 richiama solo l’ipotesi dell’obbligazione tributaria, in ordine alla quale è consentita una modificazione del lato passivo con finalità solutorie; non contempla, invece, la diversa fattispecie dell’estinzione di debiti contributivi mediante la compensazione con crediti fiscali, né disciplina l’ipotesi di un accollo relativo ad una obbligazione previdenziale.
Il rilascio dei DURC positivi da parte dell’Inps non può assumere valore di un implicito riconoscimento da parte dell’Istituto della regolarità contributiva del datore di lavoro. Il predetto documento è, infatti, una dichiarazione di scienza che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo e, come tale, non preclude certamente all’Amministrazione, venuta a conoscenza di dati contrastanti con quanto oggetto dell’attestazione nel DURC, di procedere ex post a un accertamento nei confronti dell’impresa in possesso di tale documento o di adottare i provvedimenti del caso finalizzati a contestare eventuali situazioni di irregolarità contributiva che possano emergere all’esito delle verifiche.
Il Tribunale ha respinto il ricorso.