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Tribunale di Brescia

Il Caso

Decisione resa all’esito del giudizio promosso da un lavoratore, dipendente di un ente pubblico, che aveva impugnato il licenziamento intimatogli sulla base della motivazione secondo cui, nell’esercizio delle proprie mansioni, avrebbe prima aggredito fisicamente un utente e poi, in presenza del direttore dell’ufficio cui era addetto, avrebbe insultato l’utente con parole oltraggiose, offensive e razziste.

La Massima

Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza del comportamento tenuto dal datore di lavoro, ove detta domanda venga articolata nelle sole conclusioni dell’atto introduttivo e non indichi alcuna circostanziata allegazione che chiarisca quale sia il pregiudizio di cui egli si duole.

Le richieste meramente risarcitorie estranee all’ambito di applicazione dell’art. 1, c. 47 ss., l. 92/2012 non possono essere fatte valere nelle forme del c.d. rito Fornero.

Il recesso datoriale risulta compiutamente motivato laddove la contestazione elevata nei confronti del dipendente sia dettagliata con riferimento alle circostanze di tempo, di luogo, di modo e di persona che caratterizzano gli addebiti in controversia e laddove vengano precisate le ragioni di diritto che hanno indotto ad intimare il licenziamento.

Sussiste la giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2119 c.c. quando si riscontri un comportamento gravemente oltraggioso posto in essere da un lavoratore incaricato di un servizio pubblico, innanzi ad un proprio superiore e in violazione delle regole di convivenza civile.

La Decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso.


Tribunale di Brescia
Ordinanza del 2 settembre 2020