Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società per azioni in liquidazione > Riduzione del capitale sociale per perdite, con contestuale aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al liquidatore per l’assegnazione della parte inoptata > Diniego del notaio all’iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 2436, terzo comma, c.c. dal liquidatore di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio all’iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria aventi ad oggetto: 1. la variazione della sede sociale; 2. la variazione dello statuto con la previsione dell’assemblea in videoconferenza; 3. la riduzione del capitale sociale per perdite a norma dell’art. 2447 c.c.; 4. l’aumento del capitale sociale con diritto di opzione; 5. la delega al liquidatore in materia di assegnazione ai soci per la parte inoptata; 6. la delega al liquidatore per un ulteriore aumento di capitale e/o per versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci, anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione; 7. la delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.; 8. la modifica della delibera di determinazione del compenso del liquidatore; 9. l’adeguamento dello statuto alla vigente normativa.
Con il proprio diniego all’iscrizione, il notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni assunte dalla citata assemblea, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la “riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere durante la fase liquidatoria”; (ii) la fattispecie “potrebbe essere ricondotta alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di delibera, del c.d. abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza”.
Con il ricorso, il liquidatore rappresentava in particolare che il deliberato aumento di capitale fosse funzionale al reperimento di nuova liquidità per l’“indispensabile espletamento di ogni fase prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio sociale”, in ragione del fatto che “le casse della Società (…) risultavano essere pressoché vuote”. Egli pertanto chiedeva di ordinare alla Camera di Commercio competente di procedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’integrale contenuto del verbale della predetta assemblea straordinaria.
La verifica della concreta ricorrenza della fattispecie dell’abuso del diritto, evocata dal notaio verbalizzante per il diniego dell’iscrizione della deliberazione (di riduzione del capitale sociale per perdite nella misura di cui all’art. 2447 c.c., con contestuale aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al liquidatore per l’assegnazione della parte inoptata) assunta dall’assemblea straordinaria di una s.p.a. in pendenza di liquidazione, alla luce della complessità dell’accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, esula dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c., atteso che essa potrebbe difficilmente conciliarsi con la sommarietà del predetto controllo e che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare l’azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.
In tema di s.p.a., deve essere negata l’ammissibilità dell’iscrizione delle deliberazioni assunte dall’assemblea straordinaria in pendenza di liquidazione aventi ad oggetto la “delega al liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione” e la “delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.”, laddove le motivazioni di tali delibere, difficilmente conciliabili con la fase liquidatoria, non siano state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso con cui il liquidatore della società chiedeva al Tribunale di ordinarne l’iscrizione.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle deliberazioni individuate ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 dell’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria, disponendone l’iscrizione nel competente Registro delle Imprese.