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Tribunale di Brescia
Principi espressi nell’ambito del giudizio promosso da un lavoratore infortunato a causa dell’incendio scaturito nel corso delle operazioni di svuotamento del serbatoio del carburante di una imbarcazione. Il lavoratore, assunto da pochi giorni, asseriva di essere stato lasciato solo a completare l’attività, che richiedeva la presenza di almeno due persone, senza adeguato abbigliamento protettivo né formazione specifica e utilizzando un macchinario risultato inidoneo a svolgere in sicurezza l’attività suddetta.
Sussiste responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c., nonché dell’art. 289 d.lgs. n. 281/2008 nel caso in cui l’attrezzatura ed il materiale messo a disposizione del lavoratore non sia conforme agli standard tecnico-qualitativi vigenti in materia, non venga svolta una adeguata valutazione dei rischi connessi all’utilizzo della stessa strumentazione, né formazione del lavoratore sul punto.
Nel caso in cui risulti leso un bene costituzionalmente garantito quale il diritto alla salute e il fatto integra reato, tenuto conto della rilevanza penalistica dell’art. 2087 c.c., deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale.
Le somme erogate dall’INAIL possono essere non satisfattive del diritto al risarcimento del danno, civilisticamente inteso, in capo all’infortunato tutte le volte che l’applicazione degli usuali criteri di liquidazione del danno portino a ritenere sussistente un danno differenziale e ulteriore rispetto all’ammontare liquidato dall’INAIL stesso. In questi casi va senz’altro affermato il diritto del danneggiato di ottenere l’erogazione da parte del responsabile.
Il Tribunale ha accolto il ricorso.