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Tribunale di Brescia

Il Caso

Principi espressi all’esito di un giudizio promosso dal lavoratore licenziato per calo del lavoro; il lavoratore sosteneva l’illegittimità del licenziamento per essere la motivazione generica, in quanto non veniva specificato alcunché in relazione al calo di lavoro dichiarato, nonché per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da licenziare.

La Massima

La funzione della motivazione del licenziamento è consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; pertanto, nella comunicazione del licenziamento, il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento.
Nel caso in cui la società datrice di lavoro abbia eliminato tutte le posizioni lavorative corrispondenti all’impiego rivestito dal lavoratore licenziato, no è ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 7 febbraio 2020