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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro avverso l’ordinanza di accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, co. 47, l. 92/2012 dal lavoratore per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli dal datore di lavoro.
In particolare, con il ricorso in opposizione la società datrice di lavoro contestava l’ordinanza sommaria sulla scorta delle seguenti argomentazioni: (i) la ritenuta legittimità del licenziamento per insussistenza di qualsiasi responsabilità a carico della datrice di lavoro nella verificazione dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore; e (ii) la legittimità del licenziamento per insussistenza di un nesso causale tra l’infortunio occorso al ricorrente ed il periodo di malattia che aveva determinato il superamento del periodo di comporto.
Per tali ragioni, la società opponente domandava di accertare la legittimità del licenziamento con conseguente rigetto delle domande del lavoratore e, in subordine, chiedeva la riduzione dell’indennità risarcitoria.

La Massima

Nel caso in cui il CCNL applicabile assicuri una tutela agli infortunati a prescindere dalla riferibilità del sinistro alla responsabilità della datrice di lavoro, limitandone, tuttavia, la durata alla c.d. guarigione clinica, la mera correlazione tra le assenze del lavoratore che hanno determinato il superamento del periodo di comporto e l’infortunio non è sufficiente a dimostrare la mancata guarigione clinica del medesimo, già attestata in precedenza dall’Inail. Da ciò ne deriva che il datore di lavoro è tenuto ad applicare la disposizione del CCNL computando tutte le assenze maturate successivamente alla “guarigione clinica” ai fini del comporto.

La Decisione

Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 7 gennaio 2020