Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società per azioni > Fase di liquidazione > Iscrizione di deliberazioni societarie nel Registro delle Imprese > Controllo di legittimità spettante al notaio ex art. 2436 c.c. > Delega al liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto finanziamenti infruttiferi
Tribunale di Brescia
Il ricorso ai sensi dell’art. 2436, terzo comma, c.c. è stato proposto dal liquidatore di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio di iscrizione nel Registro delle Imprese delle delibere assunte dall’assemblea straordinaria, rilevando il notaio la probabile illegittimità di tali deliberazioni.
La probabile illegittimità di talune delibere assembleari assunte nell’assemblea straordinaria dei soci non osta a che le restanti, se valide, possano essere iscritte nel registro delle imprese.
Eventuali vizi idonei a determinare l’annullabilità della deliberazione esulano, secondo l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell’art. 2436 c.c., atteso che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare l’azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.
L’aumento di capitale a pagamento destinato al soddisfacimento dei creditori sociali è valido, in quanto destinato a fini compatibili con il programma di liquidazione.
La delega al liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione, così come la delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c. costituiscono deliberazioni non pertinenti alla fase liquidatoria e sono pertanto illegittime, laddove le relative motivazioni non siano state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente, nel ricorso ex art. 2436, terzo comma, c.c.
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso.