Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società a responsabilità limitata > Impugnazione del lodo emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare

Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale emesso dall’arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).
Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d’ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l’art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

La Massima

Il lodo irrituale pronunciato secondo equità emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare deve ritenersi affetto da nullità per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 5/2003, il quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., ossia di un lodo rituale.

La Decisione

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del lodo impugnato.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 12 febbraio 2021