Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società a responsabilità limitata > Impugnazione del lodo emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale emesso dall’arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).
Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d’ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l’art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.
Il lodo irrituale pronunciato secondo equità emesso a definizione dell’impugnazione della deliberazione assembleare deve ritenersi affetto da nullità per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 5/2003, il quale, in relazione alla materia, impone una decisione arbitrale resa secondo diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell’art. 829, secondo comma, c.p.c., ossia di un lodo rituale.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità del lodo impugnato.