Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Condotta del datore di lavoro

Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Principi espressi nel giudizio di appello promosso dal lavoratore che chiedeva il risarcimento per l’infortunio subito sostenendo la responsabilità del datore di lavoro per non avere apprestato adeguate misure protettive al fine di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore da situazioni pericolose.

La Massima

In caso di infortunio sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro da ogni responsabilità si verifica solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.

Ai sensi dell’art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso e tra queste cautele non rientra soltanto l'osservanza di puntuali precetti relativi alle attrezzature impiegate o a specifiche lavorazioni, ma anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro tali da evitare che lavoratori siano coinvolti in lavorazioni pericolose.

Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di «danno esistenziale», inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art.2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

La Decisione

La Corte d’Appello ha accolto la domanda del ricorrente appellante.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 11 settembre 2019 n. 289