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Corte di Appello di Brescia
Principi espressi nel giudizio di appello promosso dal lavoratore che chiedeva il risarcimento per l’infortunio subito sostenendo la responsabilità del datore di lavoro per non avere apprestato adeguate misure protettive al fine di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore da situazioni pericolose.
In caso di infortunio sul lavoro, l'esonero del datore di lavoro da ogni responsabilità si verifica solo quando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Una volta che il prestatore di lavoro abbia provato tanto il danno quanto il nesso causale con l'attività lavorativa, incombe alla controparte l'onere di provare la mancanza della colpa.
Non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di «danno esistenziale», inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art.2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.
La Corte d’Appello ha accolto la domanda del ricorrente appellante.