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Corte di Appello di Brescia
Principi espressi nel giudizio di appello promosso dal responsabile del cantiere il quale chiedeva id andare esente da responsabilità civile, sia per avere la Corte di cassazione dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose, sia per il fatto di non essere il datore di lavoro del dipendente infortunato e, pertanto, non tenuto alle informazioni sulla sicurezza.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti penali, e se la condanna alle restituzioni o al risarcimento ne resta confermata, comportando necessariamente, come suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da luogo ad un giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, nel quale si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più venire in questione.
Il soggetto che, quanto meno di fatto, sovrintende al cantiere e vi esercita le funzioni di coordinamento è senz’altro tenuto ad informare il lavoratore delle regole da rispettare per svolgere in sicurezza le mansioni assegnate; pertanto, qualora ometta dette informazioni, è responsabile del delitto di lesioni colpose, nei confronti del lavoratore che subisca un infortunio.
La Corte d’Appello ha respinto la domanda del ricorrente appellante.