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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

La decisione è stata resa a seguito dell’impugnazione, ad opera dei fideiussori del mutuatario, della sentenza del Tribunale che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso a loro carico e a favore dell’istituto di credito mutuante; gli appellanti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, del contratto di mutuo per usurarietà del tasso di interesse.

La Massima

Ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo. Di conseguenza, l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo, che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la prima risulti nulla perché usuraria.
Se il tasso soglia viene superato dall’interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo; non è infatti possibile mescolare i piani, quello dell’interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell’interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di inadempimento.

Per chiara disposizione di legge (art.1224 cpv. cc), di regola il tasso mora si sostituisce e non si aggiunge al tasso corrispettivo pattuito, ciò potendosi verificare soltanto in caso di espressa pattuizione convenzionale in tal senso.

Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia (Cassazione n. 11400/2014).

Secondo l’art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, l’anatocismo realizzato in conseguenza dell’inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest’ultimo sia stato stipulato nel vigore della delibera medesima.

La Decisione

La Corte d’Appello ha respinto la domanda.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 30 maggio 2018