Home > Diritto del lavoro > Contributi > Omesso versamento dei contributi previdenziali da parte dell’appaltatore > Responsabilità solidale del committente > Esonero o esclusione dell’obbligo del committente

Corte di Appello di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dal committente contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la domanda di accertamento negativo promossa dal medesimo con riferimento ai crediti contributivi pretesi dall’INPS, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003, all’esito della contestazione della responsabilità del committente in solido con l’appaltatore, nella specie, una società cooperativa di lavoro, per il mancato versamento da parte di quest’ultima dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori.
A fondamento della predetta sentenza, il Tribunale aveva ritenuto che la responsabilità solidale del committente non fosse suscettibile di deroghe diverse da quelle previste dalla legge e in particolare che non potesse escludersi per il fatto che il committente, in corso di appalto, avesse acquisito informazioni circa la regolarità contributiva dell’appaltatore, richiedendo a quest’ultimo la periodica consegna dei DURC attestanti il pagamento dei contributi, alcuni dei quali in un momento successivo e dopo la notifica del verbale ispettivo si erano rivelati falsi.

La Massima

In tema di responsabilità solidale del committente in materia di contributi previdenziali omessi dall’appaltatore, l’art. 29, comma 2, del d.lgs. 276/2003 non prevede esoneri o esclusioni di responsabilità per il committente, omettendo ogni riferimento e valorizzazione della condizione soggettiva dell’obbligato in solido (e cioè del fatto che l’obbligato in solido sia al corrente dell’omissione contributiva dell’obbligato principale o, addirittura, abbia elementi per ritenere che non vi sia alcuna omissione).

La Decisione

La Corte d’Appello ha respinto l’appello.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 24 ottobre 2019, n. 372