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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi a seguito del giudizio d’appello promosso dall’INPS per far valere la prescrizione, ai sensi dell’art. 6 della l. 138/1943, del diritto della lavoratrice a percepire l’indennità di maternità.

La Massima

Il termine di prescrizione annuale del diritto di percepire l’indennità di maternità previsto dall’art. 6 della l. 138/1943 decorre dal giorno in cui matura il diritto della lavoratrice; per ottenere il pagamento direttamente da parte dell’INPS non è necessaria la ricorrenza dell’impossibilità oggettiva di pagamento da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente la comprovata volontà di quest’ultimo di non volere anticipare detta indennità.

La Decisione

La Corte d’Appello ha accolto la domanda dell’ente ricorrente appellante.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 20 agosto 2019 n. 256