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Corte di Appello di Brescia
I principi sono stati espressi a seguito del giudizio d’appello promosso dall’INPS per far valere la prescrizione, ai sensi dell’art. 6 della l. 138/1943, del diritto della lavoratrice a percepire l’indennità di maternità.
Il termine di prescrizione annuale del diritto di percepire l’indennità di maternità previsto dall’art. 6 della l. 138/1943 decorre dal giorno in cui matura il diritto della lavoratrice; per ottenere il pagamento direttamente da parte dell’INPS non è necessaria la ricorrenza dell’impossibilità oggettiva di pagamento da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente la comprovata volontà di quest’ultimo di non volere anticipare detta indennità.
La Corte d’Appello ha accolto la domanda dell’ente ricorrente appellante.