Home > Diritto del lavoro > Contributi > Ingiunzione di pagamento per contributi omessi
Corte di Appello di Brescia
Principi espressi nell’ambito del giudizio di appello promosso dall’INPS in tema di decadenza dalle pretese contributive di cui all’art. 29 del d.lgs. 276/2003, nonché sulla natura da attribuirsi alle somme percepite dal lavoratore e sul diritto o meno dell’ente ad ottenere il pagamento di sanzioni ed oneri accessori laddove non richiesti nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dei contributi omessi.
Il termine biennale di decadenza dal diritto di pretendere i contributi dovuti dall’appaltatore o dal sub-appaltatore, in via solidale, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003 si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori e non nei confronti degli enti previdenziali, tra i quali l’INPS.
Il principio generale, posto dall’art.12 della l. 153/1969, è quello secondo cui si presume che tutte le somme percepite dal lavoratore abbiano natura retributiva e in quanto tali compongano l’imponibile contributivo, con la conseguenza che incombe al datore di lavoro superare questa presunzione, dimostrando il contrario; pertanto, gli emolumenti percepiti a titolo di “indennità di trasferta” vengono considerati di natura retributiva, laddove il datore di lavoro non fornisca la prova della loro diversa natura.
L’ente previdenziale che ottenga l’emissione di decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e non delle relative sanzioni e degli oneri accessori, decade dalla proposizione della relativa domanda qualora, nel corso del giudizio di opposizione, non ne abbia fatto richiesta con apposita domanda riconvenzionale.
La Corte d’Appello ha accolto parzialmente la domanda del ricorrente appellante.