Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento disciplinare per giusta causa > Obbligo di preventiva contestazione disciplinare > Operatività della presunzione di conoscenza
Corte di Appello di Brescia
Il principio è stato espresso nel giudizio d’appello promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione contro il licenziamento disciplinare del lavoratore.
A fondamento della predetta decisione, il Tribunale affermava che il licenziamento, in violazione dell’art. 7 Stat. Lav., era viziato dalla mancanza della preventiva contestazione disciplinare, posto che la lettera di contestazione, spedita a mezzo posta dalla società datrice di lavoro all’ultimo indirizzo comunicato dal lavoratore, era ritornata al mittente, essendo il lavoratore risultato sconosciuto all’indirizzo.
Nel caso in cui la contestazione disciplinare del datore di lavoro, spedita a mezzo servizio postale, venga restituita al mittente (datore di lavoro) perché il destinatario risulti sconosciuto all’indirizzo di recapito, non può operare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., con la conseguente illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore fondato sulla predetta contestazione disciplinare.
La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.