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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nell’ambito del giudizio d’appello promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso dal periodo di prova spettante a una lavoratrice invalida appartenente alle categorie protette e assunta dal datore di lavoro in adempimento agli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/1999, per il superamento del periodo di comporto nel patto di prova.

A fondamento della predetta decisione, il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della pattuizione contenuta nel contratto di lavoro, secondo cui, ai fini del computo del periodo di prova, sarebbero stati utili soltanto i giorni di effettiva prestazione. Tale illegittimità, in particolare, risultava fondata sul contrasto con le previsioni del CCNL che, limitandosi a prevedere che il periodo di prova non potesse superare 1/5 della durata del contratto, nulla disponeva sulle modalità di computo del medesimo

La Massima

Nel caso in cui le previsioni della contrattazione collettiva nulla dispongano sulle modalità di calcolo del periodo di prova, la loro applicazione in concreto comporta l’operatività del principio giurisprudenziale secondo cui nel periodo di prova vanno inclusi i giorni di riposo settimanale e le festività. Tale principio può essere derogato da pattuizioni, collettive o individuali, che prevedano che i giorni della prova siano quelli di effettivo lavoro.

Qualora il lavoratore appartenga alle categorie protette, ai fini del superamento del periodo di comporto non deve tenersi conto dei giorni di malattia dovuti alla disabilità del lavoratore, ciò in quanto, diversamente opinando, si determinerebbe la produzione di effetti di discriminazione indiretta del disabile.

La Decisione

La Corte d’Appello ha respinto l’appello.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 29 ottobre 2019 n. 357