Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento disciplinare per giusta causa > Mala gestio del Direttore Generale di s.r.l. > Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza buona fede (art. 2104-2105 c.c.)
Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie il direttore generale era incorso nella mala gestio del magazzino, aveva omesso di redigere i budget aziendali ed non aveva vigilato sull’operato della responsabile amministrativa determinando alterazioni di bilancio e mancata sollecita realizzazione dei crediti vantati dall’impresa.
Il direttore generale di un’impresa è un dirigente al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati di un’impresa che opera in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle loro direttive. Per questa sua rilevanza, pari a quella dell’institore, è spesso assoggettato alle norme dedicate agli amministratori (art. 2396 c.c.). Il direttore generale risponde per i danni arrecati alla società nello svolgimento dei “compiti affidati”. Nel caso in cui la sua responsabilità derivi da direttive impartite dagli amministratori, essa concorrerà con la responsabilità di questi ultimi atteso che, ex art. 2392, co. 2, c.c., il direttore generale è tenuto ad attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli e, quindi, può essere chiamato a rispondere nonostante l’irriducibilità dell’evento dannoso alla sua competenza qualora, essendone a conoscenza, non ne abbia impedito il compimento. La condotta posta in essere dal dipendente, consistente nella plurima violazione delle principali normative interne della banca, circolari ed ordini di servizio attinenti alla materia del conflitto di interessi ed all’inserimento dei dati nell’anagrafe dell’istituto, è idonea ad integrare la giusta causa del licenziamento.
Il Collegio ha rigettato la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’appellante per mancanza di giusta causa.