Home > Diritto del lavoro > Contributi > Obblighi contributivi dei geometri dipendenti iscritti all’albo

Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Il principio è stato espresso in ipotesi di ricorso in appello promosso dalla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione promossa dall’appellato, geometra dipendente iscritto all’albo professionale, contro tre cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi, oneri e sanzioni conseguenti all’iscrizione d’ufficio alla Cassa.
A fondamento della predetta sentenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale, pur ritenuta la legittimità in astratto dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa professionale, aveva ritenuto superata la presunzione di esercizio della libera professione e di conseguenza aveva annullato le cartelle di pagamento opposte.

La Massima

Esercita l’attività professionale anche il professionista iscritto all’albo che, pur non compiendo atti tipici della professione, svolge comunque attività che richiedono le competenze proprie della professione, vale a dire, in buona sostanza, il professionista che “spende” le capacità tecniche e il titolo, con conseguente obbligo di pagare la contribuzione alle Casse di riferimento.

In tema di contribuzione, in caso di geometri dipendenti che mantengano l’iscrizione all’albo professionale si possono verificare due ipotesi: i) l’esercizio della libera professione anche soltanto in via occasionale, al di fuori del rapporto di lavoro dipendente, e in questo caso pacificamente sussiste l’obbligo di iscriversi alla Cassa geometri; ii) l’esercizio di attività professionale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, e in questo caso non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa quando l’esercizio di detta attività può farsi rientrare nel ruolo professionale e nell’inquadramento per come previsto dal CCNL. Non possono rientrare in questo ruolo gli atti che il geometra compie necessariamente come libero professionista e spendendo il proprio titolo, anche se posti in essere nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, salvo che il compimento degli atti in questione non sia previsto dal profilo contrattuale di inquadramento.

La Decisione

La Corte d’Appello ha accolto parzialmente il ricorso.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 3 giugno 2020, n. 52