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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

La decisione riguarda in primo luogo l’interpretazione dell’art. 13 D. Lgs. 276/2003 ed in particolare, i requisiti che il percorso formativo del lavoratore svantaggiato deve avere, affinché il datore di lavoro possa usufruire dei benefici previsti dalla norma citata.
Essa verte inoltre sui presupposti per l’applicabilità del cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della l. n. 689/1981, laddove dall’errato inquadramento del lavoratore siano scaturite la consegna ai lavoratori di cedolini paga errati e la errata registrazione dei dati sul LUL.

La Massima

Le agevolazioni previste dall’art. 13 D. Lgs. n. 276/2003 comportano, sotto il profilo oggettivo, che per il lavoratore svantaggiato sia previsto un piano di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro fondato su un intervento formativo idoneo e mediante il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità; non è pertanto sufficiente una formazione generica che non consenta al lavoratore di acquisire le specifiche competenze richieste per il tipo di lavoro da svolgere.
La consegna al lavoratore di cedolini paga errati e la errata registrazione dei dati sul LUL, sebbene entrambe scaturite dall’erroneo inquadramento del lavoratore, costituiscono due diverse condotte e non possono dare luogo al cumulo giuridico previsto dall’art. 8 L. 689/1981.

La Decisione

La Corte d’appello ha respinto il ricorso.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 3 febbraio 2020, n. 442