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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Principi espressi nel giudizio di appello instaurato dall’INPS, il quale, richiamando il contenuto degli accertamenti ispettivi, ha impugnato la sentenza di primo grado che dichiarava l’insussistenza dei crediti per contributi previdenziali e per premi assicurativi portati dall’avviso di addebito e dalla cartella esattoriale impugnati.

La Massima

L’attività di incaricato alla vendita si configura come rapporto di lavoro autonomo nella misura in cui i lavoratori decidono se e quando procedere all’attività di vendita, in modo occasionale e non secondo un orario fisso e continuativo, e non hanno l’obbligo di giustificare alcuna assenza.
Non fa venire meno la qualifica di lavoro autonomo la presenza del responsabile di un gruppo di lavoratori, con ruolo di coordinamento, né l’impegno per i lavoratori di preavvertire la società qualora si decida di vendere, per consentire a quest’ultima di compiere le comunicazioni previste dalla legge all’autorità di polizia.
Non si può definire infatti lavoro subordinato l’attività in cui non vi sia traccia dell’esercizio di poteri di eterodirezione della prestazione lavorativa, non essendo emersi elementi dai quali desumere il potere della società di incidere, anche modificandola, sulla prestazione lavorativa convenuta, né, tantomeno, la soggezione al possibile esercizio del potere disciplinare.

La Decisione

La Corte d’Appello ha respinto la domanda del ricorrente appellante.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 22 agosto 2019, n. 287