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Corte di Appello di Brescia
Principi espressi nel giudizio di appello instaurato dall’INPS, il quale, richiamando il contenuto degli accertamenti ispettivi, censurava la sentenza che ha dichiarato infondata la pretesa contributiva ed ha affermato che i rapporti intercorsi tra la società "A" e quattro diverse ditte di trasporto non erano appalti illegittimi in quanto meri contratti di trasporto.
Configura contratto di appalto e non di trasporto l’esistenza di un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni, per il cui adempimento il trasportatore-appaltatore abbia predisposto un’organizzazione di mezzi propri, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (e non, invece, di occasionali ed episodiche prestazioni di trasferimento, non connotate dalla prestazione continuativa e duratura di servizi di trasporto).
Se è vero che l’assenza in capo all’appaltatore del potere di direzione dei lavoratori costituisce uno degli indici principali dell’interposizione di manodopera, tuttavia la mera attribuzione di poteri di gestione e coordinamento del personale in capo ad un diverso soggetto non fa venire meno la qualifica di appaltatore.
Secondo l’art. 29, co. 1, D.Lgs. 276 del 2003, infatti, sono l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore e l’assunzione del rischio d’impresa gli elementi essenziali che distinguono l’appalto dalla somministrazione.
La Corte d’Appello ha rigettato la domanda del ricorrente appellante.