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SE la domanda di risarcimento del danno patito dal lavoratore in conseguenza del comportamento tenuto dal datore di lavoro viene articolata nelle sole conclusioni dell’atto introduttivo e non indica alcuna circostanziata allegazione che chiarisca quale sia il pregiudizio di cui il lavoratore si duole
ALLORA la domanda non può essere accolta.
SE vengono avanzate richieste risarcitorie estranee all’ambito di applicazione dell’art. 1, c. 47 ss., l. 92/2012
ALLORA non possono essere fatte valere nelle forme del c.d. rito Fornero.