Home > Diritto delle imprese > Società > Operazioni straordinarie > Scissione societaria > Responsabilità ai sensi dell’art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ.
SE il creditore non prova che il credito vantato si è originato in un periodo antecedente all’atto della scissione
ALLORA non è applicabile la regola della responsabilità solidale tra società scissa e società derivata di cui all’art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ.