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Responsabilità ai sensi dell’art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ.

Predizione

SE il creditore non prova che il credito vantato si è originato in un periodo antecedente all’atto della scissione

ALLORA non è applicabile la regola della responsabilità solidale tra società scissa e società derivata di cui all’art. 2506 quater, ultimo comma, cod. civ.

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