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Tribunale di Brescia
Nel caso di specie, il lavoratore autista addetto alla consegna della biancheria pulita e raccolta di quella sporca presso la clientela affidatagli, in più occasioni mostrava il proprio spregio per le direttive impartitegli dai superiori, ometteva o errava a consegnare la merce a clienti, si rifiutava di svolgere la prestazione per la quale era stato assunto, si presentava con ritardo sul posto di lavoro, abbandonava ingiustificatamente e/o non si presentava al lavoro.
In ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari, in virtù della regola della specificità della contestazione dell’addebito è necessario che il tenore della contestazione sia tale da consentire al lavoratore di individuare, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro ravvisa l’infrazione disciplinare, non essendo necessaria l’indicazione anche del giorno e dell’ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi (conf. Trib. Milano 1/10/2007). È irrilevante che la contestazione di una grave insubordinazione elevata al lavoratore non sia riportata nell’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi in quanto la stessa, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa. Non è esclusa, pertanto, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile a condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del Giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (conf. Cass. n. 5372/2004).
Il Tribunale ha respinto L’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore.