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Tribunale di Brescia
Nel caso di specie la dipendente assunta part-time a tempo indeterminato con mansioni di operaia addetta alle pulizie, raggiunti i requisiti pensionistici, si rifiutava di ricevere la lettera di licenziamento intimatole dal datore di lavoro e ometteva di esercitare l’opzione spettante agli ultrasessantenni che le avrebbe permesso di proseguire nel rapporto di lavoro.
In ipotesi di licenziamento, si deve distinguere tra la forma necessariamente scritta ed il mezzo di trasmissione della comunicazione impiegata per il recesso (conf. Cass. n. 23061/2007). Il rifiuto del lavoratore di ricevere l’atto scritto di licenziamento non impedisce il perfezionamento della relativa comunicazione sia perché il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato, inficiandone l’adempimento, sia perché, nell’ambito del rapporto di lavoro, il dipendente ha l’obbligo di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale è sottoposto (conf. Cass. nn. 12571/1999, 23061/2007, 26390/2008, 20272/2009, 7390/2013, 23503/2017).
Il Tribunale ha respinto l’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore.