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Tribunale di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie, la dipendente di un’azienda di cosmesi, assente dal lavoro per un intervento chirurgico ad una spalla, aveva svolto attività quale istruttrice di fitness e body building durante il periodo di malattia, senza prestare attenzione alla propria condizione fisica, svolgendo attività fisica a corpo libero e con sollevamento di pesi di considerevole entità sulle spalle. Il tutto documentato da immagini fotografiche pubblicate sul sito internet della dipendente stessa.

La Massima

L’attività extra-lavorativa svolta dal lavoratore durante lo stato di malattia configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede: sia nell’ipotesi in cui tale attività esterna risulti, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia; sia nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (conf. Cass. n. 10416/2017). Tale condotta costituisce grave inadempimento idoneo ad integrare un illecito disciplinare tanto qualora da esso derivi un’effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, quanto qualora la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente del lavoratore (conf. Cass. n. 16465/2015).

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato: - la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento con conseguente reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro; - la domanda di condanna del datore di lavoro ad un’indennità risarcitoria.


Tribunale di Brescia
Ordinanza del 16 ottobre 2018