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Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal dipendente di un Ente Paritetico Sociale, in qualità di docente tecnico/pratico di laboratorio edile, il quale riceveva una contestazione disciplinare avente ad oggetto due diverse condotte, alla quale seguiva il licenziamento per asserita giusta causa.
Al dipendente veniva contestato, in primo luogo, lo svolgimento di lavori tipici del settore edile (quali il trasporto di materiali ed utensili, montaggio e smontaggio di impalcature, utilizzo di utensileria, utilizzo di materiale come il cemento) presso un cantiere in assenza delle necessarie autorizzazioni, in quanto il cantiere non riportava alcuna insegna, cartellone o indicazione dei lavori in atto, e senza l’utilizzo dei necessari presidi per la sicurezza. Il datore di lavoro riscontrava in tali condotte l’esercizio di attività edile in forma imprenditoriale ovvero lo svolgimento di attività lavorativa in ambito edile non regolarizzata, in pieno contrasto con i principi e valori fondanti l’Ente.
In secondo luogo, veniva altresì contestato lo svolgimento, durante il periodo di malattia per parestesie agli arti superiori, di attività lavorative o extra lavorative (quali la sistemazione, posa e movimentazione di piante, lavori agricoli e di sistemazione e movimentazione di materiale presso un terreno) incompatibili con lo stato di inabilità e anche solo potenzialmente idonee a pregiudicare e/o ritardare la sua guarigione, stante la natura delle attività svolte.
Il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il licenziamento per manifesta insussistenza dei fatti contestati, e in applicazione della tutela prevista dall’art. 18 co. 4. St. lav., così come modificato dalla L. 92/2012, e ha ordinato la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannato il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.