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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal dipendente di un Ente Paritetico Sociale, in qualità di docente tecnico/pratico di laboratorio edile, il quale riceveva una contestazione disciplinare avente ad oggetto due diverse condotte, alla quale seguiva il licenziamento per asserita giusta causa.
Al dipendente veniva contestato, in primo luogo, lo svolgimento di lavori tipici del settore edile (quali il trasporto di materiali ed utensili, montaggio e smontaggio di impalcature, utilizzo di utensileria, utilizzo di materiale come il cemento) presso un cantiere in assenza delle necessarie autorizzazioni, in quanto il cantiere non riportava alcuna insegna, cartellone o indicazione dei lavori in atto, e senza l’utilizzo dei necessari presidi per la sicurezza. Il datore di lavoro riscontrava in tali condotte l’esercizio di attività edile in forma imprenditoriale ovvero lo svolgimento di attività lavorativa in ambito edile non regolarizzata, in pieno contrasto con i principi e valori fondanti l’Ente.
In secondo luogo, veniva altresì contestato lo svolgimento, durante il periodo di malattia per parestesie agli arti superiori, di attività lavorative o extra lavorative (quali la sistemazione, posa e movimentazione di piante, lavori agricoli e di sistemazione e movimentazione di materiale presso un terreno) incompatibili con lo stato di inabilità e anche solo potenzialmente idonee a pregiudicare e/o ritardare la sua guarigione, stante la natura delle attività svolte.

La Massima

  1. In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare la gravità delle condotte e la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario. Per avere rilievo in tali termini, in particolare, le condotte svolte in orario extra lavorativo, per la loro gravità e modalità di attuazione, devono essere idonee ad arrecare un concreto pregiudizio, anche non necessariamente economico, agli scopi aziendali (nel caso di specie, il datore di lavoro non ha provato quale sia stato il concreto pregiudizio subito per la condotta, limitandosi ad allegare generiche violazioni di principi, nonché un danno all’immagine delineato solamente in via potenziale).
  2. Lo svolgimento da parte del lavoratore di altra attività – lavorativa o extra lavorativa – durante l’assenza per malattia, non è vietato, purché essa non sia idonea a ritardare o comunque pregiudicare la guarigione, anche in considerazione dei parametri di correttezza e buona fede (cfr. ex multis: Cass. n. 17625/14; Cass. n. 24812/16; Cass. n. 21667/17) e il relativo onere probatorio incombe sul datore di lavoro. Appare altresì dirimente la circostanza che il lavoratore rientri regolarmente in servizio al termine della prognosi iniziale. Il rientro è da considerarsi come ulteriore e definitiva riprova che le attività svolte durante la malattia, secondo un giudizio da compiersi ex post o in concreto, non possono e non avrebbero potuto considerarsi idonee a ritardare, o comunque a pregiudicare, la ripresa lavorativa del lavoratore (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le semplici attività di giardinaggio e distribuzione di mangimi, nonché lo spostamento di piante e il lavaggio di infissi, non comportassero alcuno sforzo fisico incompatibile con lo stato di malattia, in assenza, peraltro, di adeguato supporto probatorio in senso contrario fornito dal datore di lavoro, tenuto altresì conto che era rientrato in servizio al termine della prognosi iniziale.

La Decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso dichiarando illegittimo il licenziamento per manifesta insussistenza dei fatti contestati, e in applicazione della tutela prevista dall’art. 18 co. 4. St. lav., così come modificato dalla L. 92/2012, e ha ordinato la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannato il datore di lavoro a pagare un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.


Tribunale di Brescia
Ordinanza del 18 aprile 2021