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Tribunale di Brescia

Il Caso

Principi espressi in occasione del giudizio promosso da un lavoratore che affermava di essere stato licenziato oralmente (e pertanto illegittimamente) dal datore di lavoro, il quale, a sua volta, sosteneva che fossero invece intervenute le dimissioni del lavoratore.

La Massima

In tema di licenziamento orale e/o dimissioni del lavoratore l’orientamento più recente della Suprema Corte ha statuito quanto segue: “in punto di ripartizione dell’onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018)

Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l’onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda, rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti; laddove il licenziamento sia impugnato perché intimato oralmente e il datore di lavoro opponga invece che il rapporto si è estinto per le dimissioni del dipendente, tanto più se presentate nello stesso contesto spazio-temporale, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria, onde esprimere all’esito il proprio convincimento sulla loro esatta qualificazione giuridica, e cioè se nel caso di specie sia possibile ravvisare un licenziamento ovvero le dimissioni del lavoratore (cfr. Cass. Sez. L. n. 13195 del 2019).

La Decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 4 dicembre 2020