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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore in relazione alla contestazione disciplinare con cui gli era stato mosso l’addebito di avere svolto, mentre era in malattia, attività incompatibile con la condizione patologica dichiarata.

La Massima

In tema di compatibilità con lo stato di malattia dello svolgimento di altre attività - siano esse lavorative o, come in questo caso, extraprofessionali - da parte del lavoratore ammalato, deve ritenersi che non sussista, in linea di principio, nel nostro ordinamento un divieto assoluto in tal senso, purché non si tratti di attività incompatibili con lo stato patologico dichiarato - tali da far presumere una fraudolenta simulazione dell’infermità - o di attività anche solo potenzialmente idonee a ritardare la guarigione ai fini del rientro in servizio (vedasi ex multis: Cass., 19.09.2017, n. 21667; 3.3.2015, n. 4237; Cass., 19.12.2006, n. 27104; Cass., 6.10.2005, n. 19414; Cass., 6.6.2005, n. 11747; Cass., 3.12.2002, n. 17128).

La Decisione

Il Tribunale ha accolto l’opposizione.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 2 luglio 2020